Avvocato Domenico Esposito
 

LA RELATA DI NOTIFICA LASCIATA IN BIANCO E LA MANCATA INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RENDONO LA CARTELLA NULLA

 

 

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PARMA, Sez. VII, 1.7.2009, N. 66

 

FATTO

(…), come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato la cartella di pagamento in atti, recante l'iscrizione a ruolo della complessiva somma di Euro 872,90 relativi ad infrazioni del codice della strada e relativi compensi di riscossione chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, per i motivi di cui ad articolata argomentazione difensiva in atti.


In particolare la difesa ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notificazione siccome eseguita da soggetto non abilitato, nonché la nullità dell'atto per mancata compilazione della relata di notifica e mancata indicazione del responsabile del procedimento.


Quanto al fumus boni juris la difesa ricorrente si è riportata ai motivi di ricorso mentre, per quanto attiene il periculum in mora, ha evidenziato l'entità della pretesa erariale in relazione alle disponibilità patrimoniali del ricorrente di cui viene prodotto agli atti estratto conto corrente bancario.

All'udienza del 1.07.09 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.


Infatti la relata di notifica presente sul frontespizio della cartella prodotta in atti dal ricorrente è stata lasciata in bianco costituendo ciò violazione dell'art. 148 c.p.c. e vizio di legittimità che inficia, per nullità derivata, la cartella stessa.


In termini, ex plurimis, Comm. trib. prov. Treviso, sez. IV, 06 febbraio 2006, n. 5; Soc. (…) c. Agenzia delle Dogane di Verona in Bollettino trib. 2006, 22 1810:

"Qualora l'atto impositivo sia una cartella di pagamento l'eventuale vizio di notificazione, consistente nella mancata compilazione della relazione di notifica, che non è sanabile, dev'essere dedotto nei confronti del solo concessionario, trattandosi dì un vizio proprio della cartella da esso posta in essere."


A ciò aggiungasi la mancata indicazione del responsabile del procedimento inteso come responsabile della formazione della cartella.

 

Infatti, nelle "comunicazioni dell'agente della riscossione" riportate a pag. 4 della cartella si legge che il Sig. (…) "è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati nel ruolo dell'ente creditore. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella stessa cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'ente creditore, individuato nel dettaglio degli addebiti".

 

Sennonché nel dettaglio degli addebiti, di cui a pag. 2 della cartella, non figura alcuna indicazione del responsabile della formazione degli stessi: ciò che, conformemente all'orientamento giurisprudenziale formatosi in termini, costituisce vizio di legittimità dell'atto per violazione del diritto di difesa del contribuente.

 

In termini, ex plurimis, Comm. trib. prov. di Bari, sez. XV, 07 novembre 2008, n. 146 - c. in Giurisprudenzabarese.it, 2008:

"Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. q) della I. n. 212 del 2000 - statuto del Contribuente - è nulla la cartella di pagamento che risulti priva dell'indicazione del responsabile del procedimento in quanto il contribuente non viene posto nelle condizioni di essere adeguatamente informato e, di conseguenza, di esercitare pienamente il diritto di difesa. L'omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento costituisce vizio proprio della stessa e - di conseguenza - autonomo motivo di impugnazione."

 

Sul punto la Corte Costituzionale con ord. n. 377/07 ha avuto modo di osservare "che l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost. (si veda, ora, l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa").

Sussistono giusti motivi di compensazione, tra le parti, delle spese di lite.